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La Legge n. 51 del 20 maggio 2022 agli artt. 17 bis e 17 ter contiene importanti disposizioni sul sistema dell’interscambio di pallet.

In base alle nuova norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al committente o proprietario un numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

La tipologia di pallet da scambiare, infatti, è indicata sempre sul documento di trasporto e non può essere modificata dal destinatario della merce.

Tale obbligo di restituzione insiste sul destinatario delle merce, fatta salva l’esistenza di una manleva scritta, ovvero una “dichiarazione unilaterale con cui un soggetto si obbliga a tenere indenne un altro soggetto da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento di un’attività”.

Sistema VOUCHER digitale o cartaceo

Nell’eventualità che un interscambio a pari qualità non sia possibile, chi riceve la merce può emettere un Voucher digitale o cartaceo che ha la funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi e che deve contenere una serie di elementi necessari:

  • emittente del voucher;
  • beneficiario (proprietario o committente);
  • tipo e quantità di pallet;
  • data del voucher;
  • firma dell’emittente.

La mancata indicazione sul voucher di tutti gli elementi necessari comporta il diritto per il possessore del voucher stesso di richiedere al soggetto obbligato il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet.

La norma stabilisce, inoltre, che ogni patto contrario alla stessa è da ritenersi nullo e viene deciso, inoltre, che il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per approfondimenti: Legge n. 51/2022 art. 17 bis e 17 ter